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    11/06/18 - TFN: ammenda di 20 mila euro al Bari

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    Messaggio Da Amministratore Lun 11 Giu - 15:46

    Ventimila euro di ammenda al Bari e tre mesi di inibizione a Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: queste le decisioni adottate dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento.

    Giancaspro era stato deferito “per non aver consentito alla Società Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Co.Vi.So.C, di svolgere l’attività di verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018 e per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C. ed alla Società dalla stessa incaricata, nonostante richiesti, copia di estratti conto relativi a diversi conti correnti intestati alla società”. Il Bari era stato deferito per responsabilità diretta.

    Inoltre il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile ed improcedibile il ricorso presentato dalla società AC Trento SCSD.


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    Messaggio Da Amministratore Lun 11 Giu - 15:47

    Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola
    Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Gaia Golia Componenti; con l’assistenza del Dott.
    Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; con la collaborazione per la Segreteria dei Signori
    Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 1.06.2018 e ha assunto le
    seguenti decisioni:
    “”
    (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO
    ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa),
    SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 11599/1217 pf17-18 GP/GC/blp dell’11.5.2018).
    Il deferimento
    Con provvedimento dell’11 maggio 2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale
    Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
    - Giancaspro Cosmo Antonio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del
    CGS in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS e agli artt. 80 e 87, comma 1, lettera A) delle
    NOIF, per non aver consentito alla Società Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Co.Vi.So.C, di
    svolgere l’attività di verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018 e per non aver
    prodotto alla Co.Vi.So.C. ed alla Società dalla stessa incaricata, nonostante richiesti, copia di
    estratti conto relativi a diversi conti correnti intestati alla Società FC Bari 1908 Spa In relazione
    ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega
    competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
    - la Società FC Bari 1908 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.
    4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro Cosmo Antonio,
    Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società FC Bari 1908
    Spa, come sopra descritto.
    Le memorie difensive
    Nei termini di rito, i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva.
    La difesa ha ribadito quanto sostenuto nella memoria con richiesta di archiviazione inviata alla
    Procura Federale il 10 maggio 2018, ossia l’infondatezza delle contestazioni mosse. Nessuna
    attività ostruzionistica sarebbe stata posta in essere dalla Società ma, piuttosto, si tratterebbe
    di una frettolosa apertura dell’indagine da parte dell’organo inquirente dovuta all’esistenza di
    altro e strettamente collegato procedimento disciplinare avente ad oggetto il mancato 
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    Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018
    pagamento di oneri fiscali e previdenziali. La difesa, in particolare, contesta la legittimità delle
    richieste di accesso formulate dalla Co.Vi.So.C. in data 18 aprile 2018 per il tramite della
    Deloitte&Touche Spa in quanto surrettiziamente volte ad ottenere una integrazione di
    acquisizioni documentali e probatorie per il procedimento n. 11176/1125 pf 17/18 GP/GC/blp le
    cui indagini si erano chiuse con il relativo avviso 10 giorni prima in data 9 aprile 2018. La Società
    Football Club Bari 1908 Spa non avrebbe mai opposto alcun diniego alla richiesta di visita
    ispettiva formulata con un preavviso di soli due giorni, limitandosi a richiedere le ragioni
    dell’ispezione e a pretendere un congruo preavviso anche in ragione della impossibilità a
    presenziare alle operazioni ispettive da parte dei tre dirigenti individuati dalla Deloitte & Touche
    Spa.
    Sulla mancata produzione degli estratti conto della Società per i mesi di marzo e aprile richiesti
    il 24 aprile da Deloitte & Touche Spa, ancora una volta si sarebbe trattato di un artifizio posto
    in essere dalla Co.Vi.So.C. al fine di fornire alla Procura Federale un supplemento di materiale
    probatorio da utilizzare nell’ambito del deferimento le cui indagini si erano chiuse con avviso
    del 9 aprile 2018. Per tale ragione la Società ha deciso di rinviare l’incombente a data
    successiva alla definizione del giudizio pendente.
    Il dibattimento
    All’udienza del 1 giugno 2018, la Procura Federale, esposte le considerazioni principali a
    sostegno del deferimento, ne chiede l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste
    sanzionatorie:
    - per Giancaspro Cosmo Antonio: mesi 3 (mesi tre) di inibizione;
    - per la Società Football Club Bari 1908 Spa: la sanzione della ammenda pari a €. 20.000,00
    (euro ventimila/00).
    La difesa della Società e del legale rappresentante, si richiama alle memorie difensive
    depositate in atti ed insiste nel respingere gli addebiti contestati chiedendo il rigetto del
    deferimento.
    I motivi della decisione
    Il deferimento è fondato e merita accoglimento.
    Il procedimento trae origine dallo stralcio degli atti del deferimento n. 1125pf17-18 conseguente
    alla segnalazione del 27 aprile 2018 prot. n. 4420/2018 effettuata alla Procura Federale da
    parte della Co.Vi.So.C. in ordine alla mancata disponibilità da parte della Società FC Bari 1908
    Spa, alla esecuzione da parte della Società Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Co.Vi.So.C.
    medesima, di una verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018, nonché per la mancata
    produzione di estratti conto relativi a conti correnti intestati alla Società.
    La mancata produzione dei documenti richiesti da parte della Commissione di Vigilanza ed i
    comportamenti reiteratamente diretti ad eludere gli accertamenti in materia gestionale ed
    economica da parte degli organismi deputati, configurano illecito amministrativo.
    Infatti, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2 CGS “Costituiscono illecito amministrativo la mancata
    produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti
    richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Co.Vi.So.C. e dagli altri organi di controllo della
    FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero 
    3
    Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018
    il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo
    i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed
    economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in
    materia”.
    I poteri ed i compiti attribuiti alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
    Professionistiche sono tassativamente individuati dalle Norme Organizzative Interne della
    Federazione laddove prevedono che “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei
    Campionati, così come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato
    dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo
    sull’equilibrio economico-finanziario delle Società di calcio professionistiche e sul rispetto dei
    principi di corretta gestione. 2. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro,
    può: a) richiedere alle Società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto
    comunque necessario per le proprie valutazioni” (art. 80 NOIF). Nell’esercizio delle proprie
    funzioni istituzionali “la Co.Vi.So.C. può effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle
    Società” (art. 87 NOIF).
    Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni
    mosse alla Società ed al legale rappresentante.
    Infatti, come emerge dagli atti del procedimento e come riconosciuto dagli stessi deferiti, la
    richiesta di verifiche presso la sede della Società Football Club Bari 1908 Spa formulata da
    parte della Deloitte & Touche Spa, con accesso da effettuare in data 20 aprile 2018, richiesta
    di verifica inviata il 18 aprile 2018 alle ore 12,24, veniva riscontrata negativamente
    dall’amministrazione della Società alle 20,58 del 19 aprile 2018. Si devono considerare, infatti,
    illegittimamente sollevate le obiezioni mosse agli organi ispettivi federali e volte a contestarne
    metodi e contenuti: “qualunque ulteriore attività di verifica concernente i medesimi fatti oggetto
    del procedimento non risulta compatibile con le previsioni di cui agli artt. 32-ter e 32 –
    quinquies CGS. Ciò posto, Vi chiediamo cortesemente di chiarire l’oggetto della verifica ispettiva
    e di concordare una diversa data durante la prossima settimana, anche al fine di assicurare la
    presenza di tutti i soggetti interessati…”.
    Parimenti illegittimo il mancato riscontro e la mancata produzione degli estratti conto richiesti
    da Deloitte & Touche Spa il 24 aprile 2018, alla luce della “percezione della Società…che si
    cercasse di estendere – rectius integrare – l’attività istruttoria già svolta ed esaurita nel
    procedimento culminato con il deferimento n. 11176/1125 pf 17/18 GP/GC/blp” (memoria del 29
    maggio 2018).
    Le disposizioni federali sopra richiamate, infatti, consentono alla Co.Vi.So.C. di effettuare visite
    ispettive presso le Società professionistiche e di richiedere il deposito di dati e di documenti
    contabili e societari senza che a queste ultime sia consentito di giudicare e limitare i poteri
    ispettivi dell’organo di controllo nell’esercizio delle proprie funzioni. Né potrebbe essere
    diversamente, senza svuotarne del tutto l’efficacia operativa.
    In fase ispettiva, inevitabilmente, ben poco margine si può lasciare al contraddittorio tra
    vigilante e vigilato, il quale ultimo è tenuto a fornire piena e tempestiva collaborazione. 
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    Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018
    Nessun pregio, si può attribuire agli argomenti difensivi che vorrebbero legittimamente posti i
    dinieghi da parte della Società in ragione della intervenuta chiusura delle indagini da parte della
    Procura Federale nel procedimento n. 11176/1125 pf 17/18 GP/GC/blp con avviso del 9 aprile
    2018. Ed infatti, la Co.Vi.So.C. ha agito nell’ambito della propria attività istituzionale laddove gode
    della più ampia autonomia decisionale e di intervento, erroneo ed infondato ritenere tale attività
    come delegatale da parte della Procura Federale. Pertanto, l’eventuale e paventata surrettizia
    acquisizione da parte della Procura Federale di nuovo materiale probatorio agli atti del
    procedimento in corso, avrebbe potuto e dovuto essere eccepita dalla Società nelle competenti
    sedi, ossia dinanzi agli organi di giustizia federale.
    Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell’Amministratore p.t. per
    tutte le condotte ascritte.
    Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4,
    comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro Cosmo Antonio,
    Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società FC Bari 1908
    Spa.
    Il dispositivo
    Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge
    le seguenti sanzioni:
    - per Giancaspro Cosmo Antonio mesi 3 (mesi tre) di inibizione;
    - per la Società Football Club Bari 1908 Spa la sanzione della ammenda pari a €. 20.000,00
    (euro ventimila/00). 


    [ltr]http://www.figc.it/Assets/contentresour ... legato.pdf[/ltr]
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    Messaggio Da SABVANBARI Lun 11 Giu - 16:43

    non ho letto tutto, ma la cosa fondamentale è che ci sono 20 mila di multa che si aggiungono al deficit.
    ci aggiungo che AQP ha tagliato il collegamento dell'acqua allo stadio (quindi ne risentirà il manto erboso co sto caldo) x morosità di 15 mila euro. quindi aggiungiamo anche questi.!!!!11/06/18 - TFN: ammenda di 20 mila euro al Bari 287754810511/06/18 - TFN: ammenda di 20 mila euro al Bari 287754810511/06/18 - TFN: ammenda di 20 mila euro al Bari 2877548105
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    Messaggio Da Nick il Rosso Lun 11 Giu - 16:57

    Non sono i 20.000 che fanno male quanto i 5.000.000 che mancano. 11/06/18 - TFN: ammenda di 20 mila euro al Bari 541085663
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    Messaggio Da SABVANBARI Lun 11 Giu - 17:00

    Nick il Rosso ha scritto:Non sono i 20.000 che fanno male quanto i 5.000.000 che mancano. 11/06/18 - TFN: ammenda di 20 mila euro al Bari 541085663
    a cui devi aggiungere 15 mila x AQP + 1148.000 BPBARI + usciranno altri come i funghi in autunno
    mi sa che di sto passo arriviamo a 10 milioni
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    Messaggio Da oregonq9 Lun 11 Giu - 19:42

    ed intanto lui se ne sbatte e usa lo stadio sannicola per i casi suoi.



    Spunta, infine, la festa della figlia all'interno dello stadio: "Di certo, però, non avrà badato a spese il 14 aprile scorso (otto giorni dopo aver ottenuto il fido dalla banca) quando, in occasione del 18esimo compleanno della sua figlia minore, Angelica, ha allestito a festa lo stadio San Nicola, installando led luminosi nel campo che proiettavano dediche augurali per la neo maggiorenne, e comportandosi da perfetto padrone di casa per il party nel salone delle feste, collocato proprio nella zona “Hospitality” dello stadio".




    Fonte tuttobari


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