Tifosidelbari.com

Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

    Cuneo-Pro Piacenza, farsa in Serie C: si gioca 11 contro 7, finisce 20-0!

    BARESE_SEMPRE
    BARESE_SEMPRE
    Fedelissimo FTB
    Fedelissimo FTB


    Numero di messaggi : 14255
    Data d'iscrizione : 26.04.14

    Cuneo-Pro Piacenza, farsa in Serie C: si gioca 11 contro 7, finisce 20-0! Empty Cuneo-Pro Piacenza, farsa in Serie C: si gioca 11 contro 7, finisce 20-0!

    Messaggio Da BARESE_SEMPRE Lun 18 Feb - 14:56

    Scene assurde dalla Serie C, che ancora una volta dimostra tutte le sue difficoltà nel regolare svolgimento del campionato. Cuneo-Pro Piacenza si è regolarmente giocata, ma undici contro sette (per qualche minuto in otto) e il punteggio finale è 20-0 (non è un refuso).
    Sedici gol in un tempo e venti in una partita riscrivono i libri di storia del calcio italiano, ma è un’altra pagina nera per la Serie C. Si è conclusa da pochi istanti Cuneo-Pro Piacenza, gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone A, e il risultato finale è 20-0 perché gli ospiti si sono presentati con soli sette giocatori fra cui Picciarelli, massaggiatore del club che è uscito nel secondo tempo per infortunio quando nel frattempo era entrato Isufi, inizialmente presente in distinta ma poi non in campo per la prima ora di gioco. La motivazione è semplice anche se folle: con la FIGC che ha disposto la ripresa delle partite del Pro Piacenza, in gravi difficoltà societarie, una mancata presentazione della squadra avrebbe comportato la quarta rinuncia e l’esclusione dal campionato. In attesa di risolvere la situazione fuori dal campo (potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, tesserando degli svincolati per chiudere il campionato) sono stati mandati letteralmente allo sbaraglio i pochi tesserati presenti, con il classe 2000 Nicola Cirigliano che oltre a essere capitano è stato anche individuato come allenatore, non essendocene uno vero. Una situazione incresciosa che sta falsando un campionato già devastato a inizio stagione da rinvii, sospensioni e richieste di ripescaggio in Serie B, con inevitabili ripercussioni sulla classifica per la differenza reti: Cuneo-Pro Piacenza si chiude 20-0 con cinque gol di Edoardo Defendi, sei di Hicham Kanis, tre a testa per Francesco De Stefano e Michele Emmausso e uno per Nicola Alvaro, Giuseppe Caso e Francesco Ferrieri. I sette giocatori avuti in campo dal Pro Piacenza per gran parte del match peraltro erano il minimo previsto dal regolamento: se uno di loro fosse stato espulso, o avesse lasciato il campo nel periodo in cui non erano saliti a otto, la partita sarebbe stata interrotta, assegnata a tavolino al Cuneo ma non conteggiata come rinuncia in quanto effettivamente disputata (il Pro Piacenza non scendeva in campo dal 16 dicembre).

    di Riccardo Spignesi

    fonte spaziocalcio.it


    _________________
      
       [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]   

    [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
    BARESE_SEMPRE
    BARESE_SEMPRE
    Fedelissimo FTB
    Fedelissimo FTB


    Numero di messaggi : 14255
    Data d'iscrizione : 26.04.14

    Cuneo-Pro Piacenza, farsa in Serie C: si gioca 11 contro 7, finisce 20-0! Empty Re: Cuneo-Pro Piacenza, farsa in Serie C: si gioca 11 contro 7, finisce 20-0!

    Messaggio Da BARESE_SEMPRE Lun 18 Feb - 18:12

    UFFICIALE: Pro Piacenza escluso dal campionato di Serie C. Il comunicato

    Il Pro Piacenza escluso dal campionato di Serie C. È questo il verdetto del giudice sportivo, che si è pronunciato dopo la farsa andata in scena ieri a Cuneo. Di seguito il comunicato integrale. "Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali OSSERVA - che nella gara in oggetto, la società Pro Piacenza ha presentato all'arbitro una distinta di gara comprendente soltanto n. 8 calciatori; - che la predetta distinta, all'esito di accertamenti d'ufficio, risulta annoverare solo n. 4 calciatori regolarmente tesserati (a nome Sarr Lamine Manuel, Isufi Calvin, Migliozzi Cristiano e Cirigliano Nicola) in quanto la richiesta di tesseramento di n. 2 calciatori (a nome Valente Gaetano e Del Giudice Gioele) risulta essere stata respinta dalla Lega di competenza per vizi afferenti le variazioni di tesseramento, la richiesta di tesseramento di n. 1 calciatore (a nome Di Bella Mirko) risulta anch’essa viziata ed annullata in data odierna, mentre l'ottavo calciatore (a nome Picciarelli Alessio) è stato dapprima inserito in distinta con qualifica di massaggiatore e, successivamente, come atleta allo scopo di iniziare comunque la gara con il numero minimo di 7 calciatori, così come previsto dalla Regola n.3 del Giuoco del calcio, essendo il calciatore Isufi Calvin privo di documento di identità al momento della chiamata dell'arbitro; - che l'arbitro, non avendo l'obbligo di verificare il regolare tesseramento dei calciatori in distinta, ma di accertarne unicamente l'identità, prendendo atto delle dichiarazioni della società in ordine alla posizione di tesseramento degli atleti stessi, a norma di regolamento ha fatto disputare la gara, con i prevedibili esiti; - che al di là delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla società Pro Piacenza (che verranno di seguito individuate e sanzionate), preme sottolineare l'inaccettabile comportamento della medesima società la quale, mortificando l'essenza stessa della competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta che i calciatori della squadra avversaria a disputare una gara "farsesca" dal punto di vista tecnico (nonché pericolosa per l'incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati dal punto di vista agonistico), abusando dei diritti formali certamente concessi dal regolamento, ma basati su principi di lealtà e correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e letteralmente calpestati. RILEVA * come i comportamenti in esame risultino contrari alle prescrizioni: - dell'art. 1 bis del CGS che richiede alle società ed ai loro rappresentanti, nello svolgimento di qualsiasi attività rilevante per l'ordinamento federale, di "comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" - dell'art. 10.6 del CGS in ordine alla violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, che dichiara sanzionabili gli atti compiuti, con finalità di elusione delle predette norme, dai rappresentanti delle società allo scopo di far partecipare ad una gara calciatori "che comunque non abbiano titolo per prendervi parte" - dell’art. 61.5 NOIF, avendo il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra falsamente attestato, “con conseguente responsabilità propria e della società”, che tutti i calciatori iscritti in lista erano regolarmente tesserati per la società e, in particolare, avendo falsamente autocertificato, “ai sensi della Regola 3 punto 5 del Regolamento Aia che il calciatore Alessio Picciarelli è regolarmente tesserato con la nostra società” - degli artt. 28 e 33 delle NOIF, che identificano, quali calciatori aventi titolo a disputare le gare ufficiali di campionati professionistici, unicamente soggetti tesserati come professionisti o giovani di serie; * che la responsabilità della società Pro Piacenza risulta accertata dalle chiare risultanze degli atti ufficiali e dalla verifica documentale presso l'Ufficio Tesseramenti della Lega; * che l'accertata responsabilità della società Pro Piacenza debba qualificarsi come "diretta" ai sensi dell'art. 4.1 del CGS, in quanto l'attività fraudolenta dei propri dirigenti era consapevolmente finalizzata ad impedire che la mancata presentazione alla gara in oggetto, integrando il quarto caso di rinuncia alla disputa di una gara nel medesimo campionato, avrebbe comportato l'esclusione della società dal campionato di competenza; TUTTO CIO' CONSIDERATO DELIBERA 1) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell'art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista dall'art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di "ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA" 3) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila); 4) di disporre, in conformità al parere interpretativo reso dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 064/CFA del 17 gennaio 2019, che: - a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei relativi risultati; - a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio 2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario; 5) di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021; 6) di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019; 7) di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento".

    di Ivan Cardia

    fonte tuttomercatoweb.com


    _________________
      
       [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]   

    [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]

      La data/ora di oggi è Gio 28 Mar - 10:18