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    30 dic - pugliacalcio24.it - Il secondo tempo dello scandalo del calcio scommesse: ecco la guida della normativa sportiva

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    Messaggio Da Ospite Ven 30 Dic - 17:18

    di Francesco Casarola



    Per analizzare questa seconda tranche del calcio scommesse e le norme sportive che dovranno essere applicate vorrei partire dal concetto di “Altro” nello sport. Dice il Prof. Luciano Russi nella sua opera “La Democrazia dell’agonismo” : l’altro, nel duello competitivo, non è il nemico da annientare o la figura del nostro problema” ma l’avversario che si ha bisogno per gareggiare (…). L’avversario va verso l’altro, di cui però si necessità e con il quale si deve comunque stringere il patto di osservare le regole (l’etica del duello). Perché ho voluto citare questo passo? Il motivo è il patto. Questo è un insieme scambievole di intenti di due o più “avversari”. Nel caso che ci riguarda i protagonisti-avversari rinnegano il codice del duello sportivo per stringere un patto (scellerato) che lega i loro unici interessi. Quando si scende in campo per un “duello agonistico” non si stringe un patto solo con gli avversari ma anche con i propri sostenitori, con chi crede in noi. Indossare una maglia con dei colori e uno stemma è il battesimo di un atleta al sacramento della fiducia. Indossare una maglia significa sottoscrivere un contratto di onestà con chi ha riposto la propria speranza. Il calcio scommesse è una scena di un film dove tutti i giocatori coinvolti si strappano la propria maglia e ci sputano sopra senza rispetto per una storia, una città e un sentimento. La domanda in questo momento è cosa rischiano i tesserati e cosa rischiano le società. E’ necessario fare una distinzione tra le due situazioni. Partiamo con l’analisi della normativa che riguarda i tesserati. Per questi le norme da analizzare sono gli artt. 6 e 7 Codice di Giustizia Sportiva (di seguito “CGS”) questi sono stati modificati con CU 177/A del 09.06.2011 dalla FIGC. L’art. 6 CGS è formato da 6 commi. disciplina all'art 6 “Il divieto di scommesse” questa norma sancisce al comma 1: “Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse (…) che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC”. Nel comma 2 si fa riferimento al settore dilettantistico e al settore giovanile con gli stessi divieti. Mentre nel comma 3 si fa riferimento alla pena: la sanzione dell'inibizione o della squalifica non inferiore ai 24 mesi ed un ammenda non inferiore ai 25.000 €. Quest’ultimo è stato oggetto di modifica dal già citato comunicato ufficiale della FIGC ed inoltre sono stati aggiunti i c.5 e 6: profilando un vero e proprio obbligo di denunzia da parte di quei soggetti che sono venuti a conoscenza o abbiano avuto rapporti con i soggetti che sono stati definiti dai c.1 e 2.. La sanzione per questo illecito è la squalifica minima di 3mesi e la sanzione non inferiore ai € 15.000. Certamente l’articolo 7 centrale in questa vicenda è rubricato “illecito sportivo e obbligo di denunzia” con i suoi 8 commi cerca di avere un potere deterrente inasprendo la parte riguardante l’obbligo di denuncia che viene trasformato (antecedentemente la norma prevedeva un leggero dovere). Ecco cosa afferma l’art 7 “Illecito sportivo e obbligo di denunzia”: “1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.” mentre il comma 2 afferma “Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.” Anche la seconda parte della norma è interessante quando parla di un illecito non diretto e della pena di cio' che stato affermato nei primi due commi “5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo,sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e la novità del 2011 parla di un ammenda minima di € 15.000. 6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. Il c.7 I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.” Per quanto riguarda le società il famoso e famigerato art. 4 del CGS è l’ago della bilancia. Ed ecco un estratto dell’articolo sulla responsabilità delle società sportive già pubblicato su Iusport.it il 3 dicembre 2011. L’art. 4 CGS è una delle norme più delicate dell'ordinamento del giuoco del calcio è certamente la responsabilità delle società. Norma tornata alla ribalta anche negli ultimi giorni in virtù del caos del calcio scommesse che porterà l'applicazione delle sanzioni previste da questa mannaia alle società di appartenenza dei deferiti. Ma sicuramente di interesse per le società dilettantistiche che hanno risorse e mezzi di gran lunga minori rispetto agli obblighi imposti da una serie di regole “forse” troppo stringenti. E' da riconoscere al diritto sportivo il merito di aver anticipato l'ordinamento statale che ha definito con il D.Lgs 231/2001 (vedi caso Thyssen Kroup) la responsabilità degli enti. Prima di tutto è doveroso distinguere i tipi di responsabilità presenti nel Codice di Giustizia sportiva, ravvisandone tre:

    1) Responsabilità diretta
    2) Responsabilità oggettiva
    3) Responsabilità presunta

    Oltre all'art 4 CGS vi sono anche gli art. 11, 12, 13 e 14 CGS che regolamentano la responsabilità delle società anche per ciò che concerne il comportamento dei sostenitori (ma ciò è molto più interessante per le società professionistiche). Bisogna partire dal presupposto che per ogni illecito disciplinare di un singolo tesserato ne risponde sempre anche la società. La differenza sta nel fatto di chi compie l'illecito disciplinare. Per cio' che riguarda la responsabilità diretta l'art. 4 c. 1 afferma: “Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta (...)”. Mentre per responsabilità oggettiva il Codice di Giustizia sportiva intendono: “Le società rispondono oggettivamente dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 c. 5 [Sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statuarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente , il controllo delle società stessa, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale]”. Anche nell'ordinamento statale possiamo rintracciare l'istituto giuridico della responsabilità oggettiva presente nel Codice Civile (es. art. 2048 “Responsabilità dei genitori”, art. 2053 “Rovina di un edificio”). Ma nell'ordinamento statale il legislatore da la possibilità della prova liberatoria, il soggetto deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno o ancora deve dimostrare che questo si è vanificato per caso fortuito o per forza maggiore. Questo appare di scarsa applicazione nell'ordinamento sportivo. La ratio dell'istituto della responsabilità oggettiva sta nella volontà, da parte dell'ordinamento sportivo, di rispondere alla richiesta di garantire un corretto svolgimento delle competizioni sportive. Oltra alla ratio c'è da definire l'ultima tipologia di responsabilità, ovvero quella presunta. Questa trova raramente riscontro nella prassi mentre si ritrova nell'art. 4 c. 5 CGS. Le società sono chiamate a dimostrare di non aver partecipato all'illecito o di averlo addirittura ignorato: onere probatorio assai difficile da assolvere ma ne gioverebbe la squadra alla quale deriverebbe una sanzione meno rigida rispetto a quella disposta in caso di illecito a titolo diretto o oggettivo. Queste le norme ora si attende l’inizio della macchina sportiva che dovrà acquisire informazioni e attraverso il Procuratore Federale deferire tesserati e società alla Commissione Disciplinare Nazionale (organo di primo grado).

    Gabriele Profilo - [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

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