4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
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4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
Il Tribunale ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari sul divieto di partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado
Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF.
Secondo l’art. 16 bis NOIF sulle Partecipazioni Societarie
1) Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.
2) Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
3) L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.
Norma Transitoria
a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
b) L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.
c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.
Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF.
Secondo l’art. 16 bis NOIF sulle Partecipazioni Societarie
1) Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.
2) Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
3) L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.
Norma Transitoria
a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
b) L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.
c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.
SABVANBARI- Moderatore
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
addirittura il divieto vale fino ai parenti di quarto grado!
SABVANBARI- Moderatore
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
Dispositivo/0123/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0052/TFNSD/2021-2022
composto dai Sigg.ri:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
Carlo Sica – Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Andrea Giordano – Componente (Relatore) Valentina Ramella – Componente Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 4 maggio 2022, sul ricorso proposto dal Cav. Aurelio De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del C.d.A. di SSC Napoli Spa, nonché n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del CdA di Filmauro Srl), dal sig. Luigi De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Amministratore Unico, della SSC Bari Spa) avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF nonché di ogni atto presupposto o conseguente, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie A, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico,
il seguente
DISPOSITIVO P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2022.
IL RELATORE Andrea Giordano
Depositato in data 4 maggio 2022.
IL SEGRETARIO Salvatore Floriddia
IL PRESIDENTE Carlo Sica
Registro procedimenti n. 0052/TFNSD/2021-2022
composto dai Sigg.ri:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
Carlo Sica – Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Andrea Giordano – Componente (Relatore) Valentina Ramella – Componente Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 4 maggio 2022, sul ricorso proposto dal Cav. Aurelio De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del C.d.A. di SSC Napoli Spa, nonché n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del CdA di Filmauro Srl), dal sig. Luigi De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Amministratore Unico, della SSC Bari Spa) avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF nonché di ogni atto presupposto o conseguente, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie A, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico,
il seguente
DISPOSITIVO P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2022.
IL RELATORE Andrea Giordano
Depositato in data 4 maggio 2022.
IL SEGRETARIO Salvatore Floriddia
IL PRESIDENTE Carlo Sica
SABVANBARI- Moderatore
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
E mo tocca pagarli sti personaggi, meno mal che stonn le terris!!!
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mandrake 59- Fedelissimo FTB
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
Giuro e spergiuro che io non sono parente nemmeno di decimo grado.SABVANBARI ha scritto:addirittura il divieto vale fino ai parenti di quarto grado!
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
Ora che ci penso, c bella vit fascene kiss! (in barese non in Inglese).mandrake 59 ha scritto:E mo tocca pagarli sti personaggi, meno mal che stonn le terris!!!
redwhiteflag- Fedelissimo FTB
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
tutto come previsto.......non cambieranno questa decisione per dare una parvenza di regolarità alle partite.
tanto, i taciti accordi e le società satelliti continueranno ad esistere perché conviene a tutti.
detto questo, aggiungo che personalmente non sono preoccupato: sono certo che LDL saprà trovare una soluzione.
tanto, i taciti accordi e le società satelliti continueranno ad esistere perché conviene a tutti.
detto questo, aggiungo che personalmente non sono preoccupato: sono certo che LDL saprà trovare una soluzione.
colino e marietta- Moderatore
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
Tutto secondo copione. E adesso ci sarà l'appello, la cassazione, la corte di stato, la corte celeste e la corte marziale. 

Nick il Rosso- Fedelissimo FTB
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
non sono questi i nomi ma nel numero si ...Nick il Rosso ha scritto:Tutto secondo copione. E adesso ci sarà l'appello, la cassazione, la corte di stato, la corte celeste e la corte marziale.

SABVANBARI- Moderatore
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
Nick il Rosso ha scritto:Tutto secondo copione. E adesso ci sarà l'appello, la cassazione, la corte di stato, la corte celeste e la corte marziale.
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Erik Huseklepp- Fedelissimo FTB
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
Io dico che questa questione potrebbe frenare il mercato di alcuni giocatori che vogliono ambire alla serie A, ecco il perché si devono decidere in famiglia i de Laurentis cosa fare!!!
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mandrake 59- Fedelissimo FTB
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
se non ci sono acquirenti c'è poco da decidere! non abbiamo mai sentito voci che si avvicinava qualcuno al Bari dal giorno dopo dell'acquisizione ad oggi... questo è il vero problema! quindi se non si avvicina nessuno al Napoli succederà come a Salerno dove il Bari verrà dato in gestione ad una società che avrà l'incarico di trovare una nuova proprietà al miglior offerente a prescindere dalla categoria... diciamo che almeno siamo ritornati in B dove eravamo nel 2018mandrake 59 ha scritto:Io dico che questa questione potrebbe frenare il mercato di alcuni giocatori che vogliono ambire alla serie A, ecco il perché si devono decidere in famiglia i de Laurentis cosa fare!!!
SABVANBARI- Moderatore
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
...dopodiché la corte all'acquisto del Bari. In questo caso non è previsto il prestito con obbligo di riscatto.Nick il Rosso ha scritto:Tutto secondo copione. E adesso ci sarà l'appello, la cassazione, la corte di stato, la corte celeste e la corte marziale.
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
Secondo me , se c’è una ferma volontà da parte della società di andare in A , tanto vale avere il termine del 2024. Perché sanno che i tempi comunque sarebbero brevi . Ottenere la dilazione dei tempi con una sentenza favorevole, non concederà comunque la possibilità di avere due squadre in A ; quindi potremmo rimanerci a lungo in B perché una seconda squadra al Napoli fa comodissimo. Certo consentirebbe di aspettare un buon compratore ma nel frattempo noi sapremo che saremo costretti alla B. Se poi ci accontentiamo della B va bene , ma i campionati per noi perderanno di sapore sapendo che ti salverai ma non andrai di sopra. Con quale entusiasmo si vedranno le partite, senza la speranza? Dal mio punto di vista preferisco rischiare la retrocessione ma avere la possibilità anche di arrivare nella massima serie.
Detto questo se una sentenza favorevole ai DeLa servisse solo per non svendere il Bari in serie B , cercando però il più velocemente possibile un compratore, andrebbe bene. Ma non credo che succederebbe , visto che tutto sommato , per la gestione del Napoli , avere una squadra in B farebbe proprio comodo.
Detto questo se una sentenza favorevole ai DeLa servisse solo per non svendere il Bari in serie B , cercando però il più velocemente possibile un compratore, andrebbe bene. Ma non credo che succederebbe , visto che tutto sommato , per la gestione del Napoli , avere una squadra in B farebbe proprio comodo.
ALBERTOB- Fedelissimo FTB
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Re: 4-5-22 FIGC - Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis
Credo però che avranno rispetto della città e sceglieranno una soluzione che sia accettabile da loro ma anche dalla città, dalle istituzioni locali, dai tifosi e da tutti quelli che , come i DeLa , amano La Bari!
ALBERTOB- Fedelissimo FTB
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