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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 69/TFN – Sezione Disciplinare
(2017/2018)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola
Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Gaia Golia Componenti; con l’assistenza del Dott.
Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la
collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il
15.5.2018 e il 25.05.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO
ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa),
PALASCIANO GIOVANNI (Socio partner della Ria Grant Thornton Spa, soggetto responsabile del
controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n.
11176/1125 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.5.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 4 maggio 2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto
hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Giancaspro Cosmo Antonio, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del
CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per aver
violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le
ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018,
e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto
pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso,
risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento
degli stessi;
- Giancaspro Cosmo Antonio e Palasciano Giovanni, per rispondere della violazione di cui all’artt.
1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e
correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non
veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli
emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore
sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
- la Società FC Bari 1908 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai
sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 69/TFN – Sezione Disciplinare
(2017/2018)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola
Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Gaia Golia Componenti; con l’assistenza del Dott.
Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la
collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il
15.5.2018 e il 25.05.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO
ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa),
PALASCIANO GIOVANNI (Socio partner della Ria Grant Thornton Spa, soggetto responsabile del
controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n.
11176/1125 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.5.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 4 maggio 2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto
hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Giancaspro Cosmo Antonio, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del
CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per aver
violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le
ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018,
e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto
pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso,
risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento
degli stessi;
- Giancaspro Cosmo Antonio e Palasciano Giovanni, per rispondere della violazione di cui all’artt.
1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e
correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non
veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli
emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore
sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
- la Società FC Bari 1908 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai
sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro