14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
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14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
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SABVANBARI- Moderatore
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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
se non ho capito male ... hanno detto di ridurre i costi cosi ci perdono meno! sinceramente spero che qualcuno di voi riesca a leggere e capire meglio di me e spiegarlo
SABVANBARI- Moderatore
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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
quello che dici SAB è relativo solo a uno dei motivi del ricorso perché non sapevano cosa dire! È lapalissiano infatti che quando sei costretto a vendere una cosa ci spendi meno soldi (vale per una casa, per una macchina, ecc)!
Sul principio di regolarità sportiva stendo un velo pietoso.......forse dovrebbero riguardarsi genoa-juve della settimana scorsa!
Sul principio di regolarità sportiva stendo un velo pietoso.......forse dovrebbero riguardarsi genoa-juve della settimana scorsa!
colino e marietta- Moderatore
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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
Ma perchè non scrivono le cose papale papale? Devono sempre lasciare adito a libere interpretazioni, dubbi e perplessità!!!
Nick il Rosso- Fedelissimo FTB
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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
È nell’interesse generale allineare le norme regolamentari a quelle dello Statuto per valorizzare il merito del Campionato e della competizione sportiva»: è uno dei passaggi ribaditi più volte nella sentenza con cui il Tribunale Federale della FIGC ha rigettato il ricorso presentato da Napoli e Bari, nelle persone dei rispettivi presidenti, Aurelio e Luigi De Laurentiis, per chiedere l’annullamento della modifica della norma sulla multiproprietà, ossia l’art. 16 bis delle NOIF approvata all’unanimità dal Consiglio Federale lo scorso 30 settembre. Delibera che ha fissato il termine del 30 giugno 2024 per risolvere la questione ed evitare la revoca all’affiliazione della SSC Bari. Ieri, a nove giorni dall’udienza, sono state pubblicate le motivazioni con cui il Tribunale Federale, presieduto da Carlo Sica, ha respinto il ricorso dei due club. Sei pagine in cui sono state ripercorse le tappe della controversia, giunta solo al primo grado di giudizio.


I motivi del ricorso
Bocciati dai giudici tutti i motivi che hanno spinto Bari e Napoli ad impugnare la delibera del Consiglio Federale. Cinque i punti contestati dai ricorrenti:
1 il “giallo” sull’assenza di Lotito, ritenuto cruciale
Il primo punto riguarda l’esclusione del consigliere Claudio Lotito, ritenuta «illegittima per un provvedimento di inibizione in realtà annullato dal Collegio di Garanzia dello Sport». Situazione vista come «un vulnus determinante ai fini della decisione, in quanto sedeva in Consiglio Federale quando nel 2013 venne approvata la norma sulla base della quale S.S.C. Bari S.p.a., controllata da Filmauro S.r.l., ha potuto partecipare, in regime di c.d. multiproprietà, nelle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, ai campionati professionistici».
2 Il dietrofront della FIGC in 5 mesi
La seconda contestazione attiene l’abrogazione nel Consiglio Federale del 30 settembre 2021 della norma transitoria introdotta il 7 maggio. Passaggio giudicato una «violazione del principio di ragionevolezza, di certezza del diritto e di trasparenza dell’agire amministrativo, nonché un eccesso di potere, un “provvedimento ad personam”, lesivo dei principi di affidamento, ragionevolezza e certezza del diritto».
3 il cambio delle regole dopo l’acquisizione del Bari
Nel terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la «violazione del principio di affidamento incolpevole», evidenziando come le norme dell’epoca (quando la Filmauro ha acquisito il Bari nel 2018) avrebbero previsto l’illimitata e piena possibilità di controllare due club purché militassero in categorie diverse. In particolare hanno posto l’accento sul «divieto di irretroattività della normativa».
4 gli effetti negativi di natura economica e patrimoniale
Molto delicato il quarto punto di contestazione che riguarda la presunta violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata (ex art. 41 Cost. e dei principi in materia di concorrenza previsti dagli artt. 81 e 82 del Trattato U.E.) e i principi in materia di concorrenza. In questo caso vengono stigmatizzati gli effetti negativi economici e patrimoniali dell’obbligo imposto dalla FIGC, con la conseguenza in caso di cessione del Bari di «una forza contrattuale enormemente inferiore ad un soggetto titolare di club equiparabile». I ricorrenti definiscono una «ghigliottina la decadenza dell’affiliazione con conseguente perdita dell’investimento, qualora l’operazione di trasferimento del controllo del club non si perfezioni entro il 30 giugno 2024».
5 con le nuove regole Filmauro potrebbe chiudere i rubinetti
In ultimo i ricorrenti fanno notare come l’intervento del legislatore possa paradossalmente produrre «l’effetto contrario rispetto all’esigenza che lo fonda»: il termine del 30 giugno 2024, e quindi la «dissoluzione dell’investimento o la vendita del bene a condizioni sfavorevoli» potrebbero indurre la Filmauro a «ridurre gli investimenti nella S.S.C. Bari S.p.a. fino a determinare una «deminutio notevole in termini di competitività del campionato, di regolarità della competizione e di livello del prodotto offerto. La revoca del titolo sportivo da parte della FIGC pregiudicherebbe, in definitiva, la stessa integrità delle competizioni, oltre alla Società Filmauro S.r.l., alla città di Bari e al settore calcistico».
La decisione del 4 maggio
Nelle motivazioni il Tribunale ha dunque ritenuto legittimi tutti i passaggi normativi ricordando come la modifica attuata dal Consiglio Federale lo scorso 30 settembre ricalchi l’art. 7 dello Statuto che sancisce come «non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto». Incompatibilità ben nota ai De Laurentiis secondo la ricostruzione del Tribunale. I giudici hanno sottolineato che «l’orizzonte temporale del 30 giugno 2024 permetta alle società di compiere ogni opportuna valutazione, rimodulando i propri investimenti».
Secondo il Tribunale poi «la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni». Particolarmente dura la chiosa del dispositivo: «Sarebbe, piuttosto, di dubbia ragionevolezza il, pur transitorio, mantenimento di controlli multipli alla (odiosa) condizione che le società controllate restino confinate nelle maglie di una stessa categoria». Una circostanza che «contrasterebbe con il canone, immanente al sistema sportivo, per cui chi meglio compete ha diritto a superare i confini della categoria di partenza, con la promozione alla serie superiore; per cui, in definitiva, è il migliore a dover vincere».
Bari, le contromosse
Dopo la pubblicazione delle motivazioni Bari e Napoli, rappresentati dall’avv. Mattia Grassani, hanno sette giorni di tempo per ricorrere alla Corte d’Appello Federale, secondo grado di giudizio. Un passaggio scontato e già annunciato da Grassani dopo la bocciatura in primo grado.

I motivi del ricorso
Bocciati dai giudici tutti i motivi che hanno spinto Bari e Napoli ad impugnare la delibera del Consiglio Federale. Cinque i punti contestati dai ricorrenti:
1 il “giallo” sull’assenza di Lotito, ritenuto cruciale
Il primo punto riguarda l’esclusione del consigliere Claudio Lotito, ritenuta «illegittima per un provvedimento di inibizione in realtà annullato dal Collegio di Garanzia dello Sport». Situazione vista come «un vulnus determinante ai fini della decisione, in quanto sedeva in Consiglio Federale quando nel 2013 venne approvata la norma sulla base della quale S.S.C. Bari S.p.a., controllata da Filmauro S.r.l., ha potuto partecipare, in regime di c.d. multiproprietà, nelle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, ai campionati professionistici».
2 Il dietrofront della FIGC in 5 mesi
La seconda contestazione attiene l’abrogazione nel Consiglio Federale del 30 settembre 2021 della norma transitoria introdotta il 7 maggio. Passaggio giudicato una «violazione del principio di ragionevolezza, di certezza del diritto e di trasparenza dell’agire amministrativo, nonché un eccesso di potere, un “provvedimento ad personam”, lesivo dei principi di affidamento, ragionevolezza e certezza del diritto».
3 il cambio delle regole dopo l’acquisizione del Bari
Nel terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la «violazione del principio di affidamento incolpevole», evidenziando come le norme dell’epoca (quando la Filmauro ha acquisito il Bari nel 2018) avrebbero previsto l’illimitata e piena possibilità di controllare due club purché militassero in categorie diverse. In particolare hanno posto l’accento sul «divieto di irretroattività della normativa».
4 gli effetti negativi di natura economica e patrimoniale
Molto delicato il quarto punto di contestazione che riguarda la presunta violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata (ex art. 41 Cost. e dei principi in materia di concorrenza previsti dagli artt. 81 e 82 del Trattato U.E.) e i principi in materia di concorrenza. In questo caso vengono stigmatizzati gli effetti negativi economici e patrimoniali dell’obbligo imposto dalla FIGC, con la conseguenza in caso di cessione del Bari di «una forza contrattuale enormemente inferiore ad un soggetto titolare di club equiparabile». I ricorrenti definiscono una «ghigliottina la decadenza dell’affiliazione con conseguente perdita dell’investimento, qualora l’operazione di trasferimento del controllo del club non si perfezioni entro il 30 giugno 2024».
5 con le nuove regole Filmauro potrebbe chiudere i rubinetti
In ultimo i ricorrenti fanno notare come l’intervento del legislatore possa paradossalmente produrre «l’effetto contrario rispetto all’esigenza che lo fonda»: il termine del 30 giugno 2024, e quindi la «dissoluzione dell’investimento o la vendita del bene a condizioni sfavorevoli» potrebbero indurre la Filmauro a «ridurre gli investimenti nella S.S.C. Bari S.p.a. fino a determinare una «deminutio notevole in termini di competitività del campionato, di regolarità della competizione e di livello del prodotto offerto. La revoca del titolo sportivo da parte della FIGC pregiudicherebbe, in definitiva, la stessa integrità delle competizioni, oltre alla Società Filmauro S.r.l., alla città di Bari e al settore calcistico».
La decisione del 4 maggio
Nelle motivazioni il Tribunale ha dunque ritenuto legittimi tutti i passaggi normativi ricordando come la modifica attuata dal Consiglio Federale lo scorso 30 settembre ricalchi l’art. 7 dello Statuto che sancisce come «non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto». Incompatibilità ben nota ai De Laurentiis secondo la ricostruzione del Tribunale. I giudici hanno sottolineato che «l’orizzonte temporale del 30 giugno 2024 permetta alle società di compiere ogni opportuna valutazione, rimodulando i propri investimenti».
Secondo il Tribunale poi «la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni». Particolarmente dura la chiosa del dispositivo: «Sarebbe, piuttosto, di dubbia ragionevolezza il, pur transitorio, mantenimento di controlli multipli alla (odiosa) condizione che le società controllate restino confinate nelle maglie di una stessa categoria». Una circostanza che «contrasterebbe con il canone, immanente al sistema sportivo, per cui chi meglio compete ha diritto a superare i confini della categoria di partenza, con la promozione alla serie superiore; per cui, in definitiva, è il migliore a dover vincere».
Bari, le contromosse
Dopo la pubblicazione delle motivazioni Bari e Napoli, rappresentati dall’avv. Mattia Grassani, hanno sette giorni di tempo per ricorrere alla Corte d’Appello Federale, secondo grado di giudizio. Un passaggio scontato e già annunciato da Grassani dopo la bocciatura in primo grado.
giuseppe79- Fedelissimo FTB
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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
Te l'ho incollato qui Sab :)
giuseppe79- Fedelissimo FTB
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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
Cosi si intuisceSABVANBARI ha scritto:se non ho capito male ... hanno detto di ridurre i costi cosi ci perdono meno! sinceramente spero che qualcuno di voi riesca a leggere e capire meglio di me e spiegarlo
giuseppe79- Fedelissimo FTB
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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
graziegiuseppe79 ha scritto:Te l'ho incollato qui Sab :)
SABVANBARI- Moderatore
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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
giuseppe79 ha scritto:Cosi si intuisceSABVANBARI ha scritto:se non ho capito male ... hanno detto di ridurre i costi cosi ci perdono meno! sinceramente spero che qualcuno di voi riesca a leggere e capire meglio di me e spiegarlo

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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
nullaSABVANBARI ha scritto:graziegiuseppe79 ha scritto:Te l'ho incollato qui Sab :)
giuseppe79- Fedelissimo FTB
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Re: 14-5-22 L'edicola del sud - Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai DELA
U' mal' d' cap'!!!!! Non scervelliamoci più di tanto, please.
Nick il Rosso- Fedelissimo FTB
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Nick il Rosso ha scritto:U' mal' d' cap'!!!!! Non scervelliamoci più di tanto, please.




giuseppe79- Fedelissimo FTB
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